IN CASO DI MORTE DELL’EX CONIUGE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VA RIPARTITO TRA IL CONIUGE SUPERSTITE ED IL CONIUGE DIVORZIATO
“ In caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla recentissima sentenza n. 25369 dalle I sez. Cassazione civile, del 25/08/2022.
Il caso esaminato ha ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, calcolando la durata dei matrimoni, l’età e le condizioni economiche del coniuge divorziato e del coniuge superstite, ha determinato la percentuale della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.