MORTE DEL CONIUGE DURANTE IL GIUDIZIO DI DIVORZIO: CONSEGUENZE Disamina di una serie di casistiche alla luce di recentissimi orientamenti giurisprudenziali
IN CASO DI MORTE DELL’EX CONIUGE IL GIUDIZIO SULLA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE, IN CASO DI PRONUNCIA PARZIALE SULLO STATUS, PROSEGUE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI.
“Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.
Nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi della l. 898/1970, art. 9, comma 1, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’ art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla recentissima sentenza n. 20494 dalle sez. un. Cassazione civile, del 24/06/2022.
Il caso esaminato ha ad oggetto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi, rimettendo con separata ordinanza la causa in istruttoria, al fine dell’accertamento del diritto a percepire l’assegno divorzile a carico di uno degli stessi; quindi, a seguito del decesso del marito, con ordinanza vi era stata l’interruzione del processo, riassunto dalla ex moglie nei confronti degli “eredi”
In proposito il Collegio delle S.U. ha reputato che occorra ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l’obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l’accertamento della debenza del diritto all’assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso.
La conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di “scissione” del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che si protrarrà ai fini di una pronuncia su di quelle in via differita per mere ragioni occasionali.