“ESISTE UN TEMPO PER STRAPPARE E UN TEMPO PER CUCIRE” TALVOLTA “IL TEMPO PER STRAPPARE” LASCIA CICATRICI MOLTO PROFONDE
PAULO COELHO
(tratto da: “LO ZAHIR”)
L’Avv. Loretta Morelli si occupa di diritto di famiglia offrendo al cliente assistenza e consulenza per separazioni e divorzi giudiziali o consensuali presso il Tribunale di Tivoli e Tribunale di Roma.
Quando i coniugi decidono di porre fine al proprio matrimonio, possono scegliere quale forma dare alla separazione.
Qui di seguito vengono riportate quelle previste dal nostro ordinamento
Con la separazione consensuale i coniugi, a mezzo dei loro procuratori, si accordano, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale consente di evitare la pronuncia da parte dei giudici.
Una volta depositato l’accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l’omologa della separazione.
Se i coniugi non si accordano sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale.
In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.
È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti. Ha degli indiscussi vantaggi sia in termini temporali (richiede infatti, dal momento del raggiungimento dell’accordo delle parti, circa un mese) che economici (ha un costo più contenuto rispetto alle altre forme di separazione e/o divorzio) che psichici (non richiede il passaggio dei coniugi in Tribunale).
Consente, infine, alle parti di regolamentare questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere in modo capillare – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, l’uso della casa delle vacanze, divisione di beni acquistati in costanza di matrimonio ecc.
In ogni caso si dovrà prendere sempre posizione su:
– Assegnazione della casa coniugale
Infatti, al fine di tutelare i figli evitando loro di aggiungere ad una difficile situazione anche il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate, il giudice, prende decisioni in merito all’assegnazione della casa coniugale.
In presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, il giudice prende decisioni in merito alla casa familiare e al genitore che continuerà a convivere con loro.
– Mantenimento dei figli
Il giudice, a norma degli artt. 316 bis e 337 c.c. dispone in proposito che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
– Mantenimento del coniuge
Nel caso in cui uno dei coniugi non ha redditi propri (mancanza di lavoro o emolumenti economici di altro genere) che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al coniuge “non colpevole" della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell’altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Inoltre, successivamente alla separazione, si può avere l’esigenza di rivedere i rapporti patrimoniali o personali.
Le condizioni della separazione sono sempre modificabili su richiesta di parte (entrambe) qualora intervengano “nuove" circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore.
In mancanza di tale appropriazione, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione che andrà a sostituire l’assenso dell’altro genitore.
Inoltre il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non adempie i propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori.